LEGGE 19 novembre 1990, n. 341
LEGGE 19 novembre 1990, n. 341

Riforma degli ordinamenti didattici universitari.



Art. 1.
Art. 2. Diploma universitario
Art. 3. Diploma di laurea.
Art. 4. Diploma di specializzazione.
Art. 5. Dottorato di ricerca.
Art. 6. Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.
Art. 7. Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali.
Art. 8. Collaborazioni esterne.
Art. 9. Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione.
Art. 10. Consiglio universitario nazionale.
Art. 11. Autonomia didattica.
Art. 12. Attivita` di docenza.
Art. 13. Tutorato.
Art. 14. Settori scientifico-disciplinari.
Art. 15. Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori.
Art. 16. Norme finali.
Art. 17. Abrogazione di norme.

Art. 1.

1. Le universita` rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

Art. 2. Diploma universitario

1. Il corso di diploma si svolge nelle facolta`, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunita` economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Le facolta` riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalita` dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

Art. 3. Diploma di laurea.

1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta`, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e` preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi` titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta` presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalita` e contenuti, comprese le attivita` di tirocinio didattico. I Ministri dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresi` norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita` italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.

5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle localita` ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita` italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.

6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita`, di concerto altresi` con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e` titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita`, nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita` per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

Art. 4. Diploma di specializzazione.

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta` ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta` di magistero, le universita` provvedono alla formazione, anche attraverso attivita` di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalita` di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonche' attivita` di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalita` di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi` le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita`, di concerto altresi` con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

Art. 5. Dottorato di ricerca.

1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Art. 6. Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.

1. Gli statuti delle universita` debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita` anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attivita` formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le universita` possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attivita` culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonche', quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le universita` rilasciano attestati sulle attivita` dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalita` di svolgimento dei corsi e delle attivita` formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 7. Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali.

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le universita` deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'universita` non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali e` limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia` previste nel piano di sviluppo dell'universita` 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovra` dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti gia` iscritti.

Art. 8. Collaborazioni esterne.

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita` culturali e formative di cui all'articolo 6, le universita` possono avvalersi, secondo modalita` definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta` di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le universita` possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita` culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita` dei corsi e dei progetti, nonche' delle forme di collaborazione e partecipazione.

Art. 9. Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu` decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneita` disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono determinare le facolta` e la collocazione dei corsi nelle facolta`, secondo criteri di omogeneita` disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che devono essere adottati dalle universita`, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

e) devono precisare le affinita` al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita` professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e` prescritto il possesso.

Art. 10. Consiglio universitario nazionale.

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e` organo elettivo di rappresentanza delle universita` italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le universita` dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'universita`.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (4/a), che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN e` composto da:

a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (4/a);

b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita` italiane;

c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle universita`;

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita`, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita`, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.

6. Le modalita` di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonche' l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5). L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e` comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (5/a).

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382 (4/a), di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita` di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e` sostituito dal professore pił anziano in ruolo. A parita` di anzianita` di ruolo prevale il pił anziano di eta`. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e` richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita` interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, e` abrogato.

Art. 11. Autonomia didattica.

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita` formative di cui all'articolo 6, comma 2, e` disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento e` deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e` inviato al Ministero dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e` emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita` al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta` di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita` degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita` di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita` degli insegnamenti stessi, le attivita` di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta` di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita`, tenuto anche conto delle proposte delle universita`, deliberate dagli organi competenti, puo` essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita` anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 12. Attivita` di docenza.

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6/a), e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (7), adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6/a) adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita` di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. E' altresi` compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilita` didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita` di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. (....................................................).

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita` di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6/a) e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita` di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 13. Tutorato.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna universita` provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilita` dei consigli delle strutture didattiche.

2. Il tutorato e` finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita`, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita` universitarie.

Art. 14. Settori scientifico-disciplinari.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu` decreti del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneita` scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facolta` interessate.

2. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarita` ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

Art. 15. Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori.

1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.

2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro liberta` di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.

3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilita` didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilita` di altro corso loro attribuito dal consiglio di facolta`.

Art. 16. Norme finali.

1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformita` alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita`, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresi` del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale: convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi conseguiti con una piu` flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti gia` previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella prima applicazione della presente legge, le universita` che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora cio` risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le universita` possono altresi` attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.

4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in piu` corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle universita` con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.

Art. 17. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.